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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in teste unico, sentite le Commissioni indicate nell'art. 40, le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico approvato con R. decreto del 13 dicembre 1923, n. 2694, anche per quanto riguarda i termini e le dizioni «circoscrizioni, schede e rappresentanti di liste» da sostituire rispettivamente con le altre «Collegio, buste e rappresentanti di candidati».

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1925.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Federzoni - Rocco - Di Scalea - De' Stefani - Di Giorgio - Di Revel - Fedele - Giuriati - Nava - Ciano.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1925 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1925-02-15;122~art5 · fonte del testo