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[1]Nel comma 7° dell'art. 8 e nel comma 3° dell'articolo 15-bis del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni, le parole «la Commissione d'avanzamento» e rispettivamente «la Commissione ordinaria d'avanzamento» sono sostituite con le altre «la Commissione giudicatrice dei concorsi».

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 maggio 1943-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - ACERBO

[6]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo in vigore dal 15 luglio 1943 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1943-05-31;614~art3 · fonte del testo