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Il quarto comma dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e sostituito dal seguente: "Gli iscritti di leva espatriati prima dell'apertura della leva della loro classe ai sensi dell'art. 10 e quelli espatriati dopo l'apertura della leva, medesima ai sensi dell'art. 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'art. 26 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alla notificazione fatta alle Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13".

Testo in vigore dal 30 novembre 1949 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;839~art2 · fonte del testo