Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1949 al 9 ottobre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e' sostituito dal seguente: Art. 66. (Dispense dalla ferma di leva agli arruolati). - "Il Ministro per la difesa ha, in tempo di pace, la facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare di cui al precedente art. 38, gli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiorie a novanta giorni, nonche' gli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessita' di personale da tenere alle armi".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-29;839~art3 · fonte del testo