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L'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e' sostituito dal seguente: Art. 66. (Dispense dalla ferma di leva agli arruolati). - "Il Ministro per la difesa ha, in tempo di pace, la facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare di cui al precedente art. 38, gli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiorie a novanta giorni, nonche' gli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessita' di personale da tenere alle armi".
Testo in vigore dal 30 novembre 1949 al 9 ottobre 2010
