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[1]All'art. 2 del testo unico delle disposizioni sulla costituzione della Societa' cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, sono aggiunti i seguenti commi:

[2]«Potra' tuttavia il Ministro per la guerra autorizzare il credito e la mutualita' anche ai non inscritti, purche' appartenenti alle forze armate dello Stato.

[3]«Le ritenute mensili da operarsi sui loro assegni, a sconto debito per prestiti, saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali essi dipendono».

Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-17;420~art1 · fonte del testo