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[1]Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito testo unico, approvato con R. decreto n. 380 del 14 luglio 1898; modificato con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479, 483, 494 e 495 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908 e n. 362 del 7 luglio 1908.
[2]I.
[3]Tabelle II e III, razioni foraggio e indennita' cavalli.
[4]La concessione del cavallo e' estesa ai capitani di fanteria, medici e veterinari che prestano servizio negli istituti militari (esclusi i collegi).
[5]L'indennita' cavalli dei capitani di fanteria inscritti nel quadro di avanzamento e' estesa ai capitani di fanteria eventualmente comandati in servizio di stato maggiore, nonche' agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ed addetti ai depositi di allevamento.
[6]II.
[7]Sostituire la tabella IV indennita' di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente colla seguente:
[8]Tabella IV.
[9]Indennita' di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.
[10]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 31 marzo 1915 al 31 marzo 1915
