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[1]Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito testo unico, approvato con R. decreto n. 380 del 14 luglio 1898; modificato con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479, 483, 494 e 495 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908 e n. 362 del 7 luglio 1908.
[2]I.
[3]Tabelle II e III, razioni foraggio e indennita' cavalli.
[4]La concessione del cavallo e' estesa ai capitani di fanteria, medici e veterinari che prestano servizio negli istituti militari (esclusi i collegi).
[5]L'indennita' cavalli dei capitani di fanteria inscritti nel quadro di avanzamento e' estesa ai capitani di fanteria eventualmente comandati in servizio di stato maggiore, nonche' agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ed addetti ai depositi di allevamento.
[6]II.
[7]Sostituire la tabella IV indennita' di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente colla seguente:
[8]Tabella IV.
[9]Indennita' di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.
[10]Parte di provvedimento in formato grafico 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 15 aprile 1915, n. 469
1Il Regio D.L. 15 aprile 1915, n. 469 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Gli ufficiali generali a disposizione per ispezioni di cui alla lettera c) della tabella IV degli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito stabilita con la legge 17 luglio 1910, n. 515, hanno diritto all'indennita' di carica di L. 4800 annue quando sono seguiti nel ruolo d'anzianita' da un comandante di corpo d'armata"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La stessa indennita' spetta all'ispettore capo di sanita' militare quando per la sua anzianita' acquisti rango di comandante di corpo d'armata"; - (con l'art. 2, comma 1) che "I maggiori generali di cui alle lettere c) e d) della tabella IV citata nell'articolo precedente hanno diritto all'indennita' di carica di L. 2400 annue quando sono seguiti nel ruolo d'anzianita' da un comandante di divisione"; - (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° aprile 1915 salvo quella riguardante l'ispettore capo di sanita' militare che avra' effetto dal 1° luglio 1914".
Testo in vigore dal 1 aprile 1915 al 1 aprile 1915
