L'art. 28 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

  • a)verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
  • b)ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa, c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
  • d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
  • e)ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art17 · fonte del testo