Il primo comma dell'art. 32 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
- a)verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b)ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
- c)elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, n. 2, dell'art. 30 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica;
- d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
- e)ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi". Il secondo e l'ultimo comma sono soppressi.
Testo vigente dal 27 marzo 1956
