Nel secondo comma dell'art. 30 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "un terzo" sono sostituite con: "la meta'". Dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista". Nel quinto comma, le parole: "ai due terzi", sono sostituite dalle seguenti: "a un terzo". Nel sesto comma le parole: "paternita' e luogo di nascita", sono sostituite dalle seguenti: "luogo e data di nascita". Il n. 3) dell'ottavo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti: "3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
- 4)l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma, dell'art. 27".
Testo vigente dal 27 marzo 1956
