Dopo l'art. 45 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' inserito il seguente art. 45-bis: "Appena compiute le operazioni previste dall'articolo precedente, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. "Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedi".
Testo vigente dal 27 marzo 1956
