Il primo comma dell'art. 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 30 o piu' membri la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale".
Testo vigente dal 27 marzo 1956
