Il primo comma dell'art. 12 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 30 o piu' membri la elezione dei consiglieri comunali e' fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art4 · fonte del testo