Il quarto comma dell'articolo 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 e' sostituito dal seguente: "Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilita'".
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
