Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. 396 parole tolte, 20 parole aggiunte in 45 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico le diverse disposizioni delle leggi contemplate nell'art. 1 della presente legge.
tolto: TABELLA VII.
tolto: Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.
tolto: GRADI
tolto: § 1.
tolto: Maresciallo di 1ª classe,L. 3.69 - Maresciallo di 2ª classe, L. 3.19 - Maresciallo di 3ª classe, L. 2.69 - Sergente maggiore, L. 2.27 - Sergente, L. 1.87, per ogni triennio di servizio e per cinque trienni i sottufficiali hanno diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30. Compiuti i 18 anni di servizio, continuano a ricevere l'aumento giornaliero di L. 1.50. Quelli trasferiti nel corpo invalidi e veterani continuano a ricevere, finche' restano in servizio, l'aumento nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.
tolto: Caporale maggiore zappatore, trombettiere e tamburino, L. 0.50.
tolto: Caporale maggiore, L. 0.45.
tolto: Caporale zappatore, musicante, trombettiere e tamburino ed appuntato musicante, L. 0.30.
tolto: Caporale e maniscalco, L. 0.25.
tolto: Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino, L. 0.15.
tolto: Soldato, L. 0.10.
tolto: § 2. - Carabinieri reali.
tolto: Carabinieri a piedi.
tolto: Maresciallo d'alloggio maggiore e capo, L. 4.85.
tolto: Maresciallo d'alloggio ordinario, L. 4.25.
tolto: Brigadiere musicante e trombettiere, L. 3.85.
tolto: Brigadiere, L. 3.60.
tolto: Vice-brigadiere musicante e trombettiere, L. 3.40.
tolto: Vice-brigadiere, L. 3.15.
tolto: Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere, L. 2.55.
tolto: Carabiniere, L. 2.30.
tolto: Allievo carabiniere, L. 0.35.
tolto: Carabinieri a cavallo.
tolto: Maresciallo d'alloggio maggiore e capo, L. 5.29.
tolto: Maresciallo d'alloggio ordinario, L. 4.09.
tolto: Brigadiere trombettiere, L. 4.29.
tolto: Brigadiere, L. 4.04.
tolto: Vice-brigadiere trombettiere, L. 3.79.
tolto: Vice-brigadiere, L. 3.54.
tolto: Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere, L. 2.94.
tolto: Carabiniere, L. 2.69.
tolto: Allievo carabiniere, L. 0.40.
tolto: § 3 - Detenuti.
tolto: Alle compagnie di disciplina speciali, L. 0.10.
tolto: Alle compagnie di disciplina di punizione, L. 0.05.
tolto: § 4 - Uomini fuori forza.
tolto: Di qualunque grado ed arma, L. 0.10.
tolto: Disposizione transitoria.
tolto: I furieri maggiori ed i furieri ricevono rispettivamente l'assegno di L. 2.65 e di L. 2.10.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Spingardi - Tedesco.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Fani.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;530~art7 · fonte del testo