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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico le diverse disposizioni delle leggi contemplate nell'art. 1 della presente legge.
[2]TABELLA VII.
[3]Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.
[4]GRADI
[5]§ 1.
[6]Maresciallo di 1ª classe, L. 3.69 - Maresciallo di 2ª classe, L. 3.19 - Maresciallo di 3ª classe, L. 2.69 - Sergente maggiore, L. 2.27 - Sergente, L. 1.87, per ogni triennio di servizio e per cinque trienni i sottufficiali hanno diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30. Compiuti i 18 anni di servizio, continuano a ricevere l'aumento giornaliero di L. 1.50. Quelli trasferiti nel corpo invalidi e veterani continuano a ricevere, finche' restano in servizio, l'aumento nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.
[7]Caporale maggiore zappatore, trombettiere e tamburino, L. 0.50.
[8]Caporale maggiore, L. 0.45.
[9]Caporale zappatore, musicante, trombettiere e tamburino ed appuntato musicante, L. 0.30.
[10]Caporale e maniscalco, L. 0.25.
[11]Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino, L. 0.15.
[12]Soldato, L. 0.10.
[13]§ 2. - Carabinieri reali.
[14]Carabinieri a piedi.
[15]Maresciallo d'alloggio maggiore e capo, L. 4.85.
[16]Maresciallo d'alloggio ordinario, L. 4.25.
[17]Brigadiere musicante e trombettiere, L. 3.85.
[18]Brigadiere, L. 3.60.
[19]Vice-brigadiere musicante e trombettiere, L. 3.40.
[20]Vice-brigadiere, L. 3.15.
[21]Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere, L. 2.55.
[22]Carabiniere, L. 2.30.
[23]Allievo carabiniere, L. 0.35.
[24]Carabinieri a cavallo.
[25]Maresciallo d'alloggio maggiore e capo, L. 5.29.
[26]Maresciallo d'alloggio ordinario, L. 4.09.
[27]Brigadiere trombettiere, L. 4.29.
[28]Brigadiere, L. 4.04.
[29]Vice-brigadiere trombettiere, L. 3.79.
[30]Vice-brigadiere, L. 3.54.
[31]Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere, L. 2.94.
[32]Carabiniere, L. 2.69.
[33]Allievo carabiniere, L. 0.40.
[34]§ 3 - Detenuti.
[35]Alle compagnie di disciplina speciali, L. 0.10.
[36]Alle compagnie di disciplina di punizione, L. 0.05.
[37]§ 4 - Uomini fuori forza.
[38]Di qualunque grado ed arma, L. 0.10.
[39]Disposizione transitoria.
[40]I furieri maggiori ed i furieri ricevono rispettivamente l'assegno di L. 2.65 e di L. 2.10.
[41]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[42]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[43]VITTORIO EMANUELE.
[44]Spingardi - Tedesco.
[45]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
