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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico le diverse disposizioni delle leggi contemplate nell'art. 1 della presente legge.

[2]TABELLA VII.

[3]Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

[4]GRADI

[5]§ 1.

[6]Maresciallo di 1ª classe, L. 3.69 - Maresciallo di 2ª classe, L. 3.19 - Maresciallo di 3ª classe, L. 2.69 - Sergente maggiore, L. 2.27 - Sergente, L. 1.87, per ogni triennio di servizio e per cinque trienni i sottufficiali hanno diritto ad un aumento giornaliero di L. 0.30. Compiuti i 18 anni di servizio, continuano a ricevere l'aumento giornaliero di L. 1.50. Quelli trasferiti nel corpo invalidi e veterani continuano a ricevere, finche' restano in servizio, l'aumento nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.

[7]Caporale maggiore zappatore, trombettiere e tamburino, L. 0.50.

[8]Caporale maggiore, L. 0.45.

[9]Caporale zappatore, musicante, trombettiere e tamburino ed appuntato musicante, L. 0.30.

[10]Caporale e maniscalco, L. 0.25.

[11]Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino, L. 0.15.

[12]Soldato, L. 0.10.

[13]§ 2. - Carabinieri reali.

[14]Carabinieri a piedi.

[15]Maresciallo d'alloggio maggiore e capo, L. 4.85.

[16]Maresciallo d'alloggio ordinario, L. 4.25.

[17]Brigadiere musicante e trombettiere, L. 3.85.

[18]Brigadiere, L. 3.60.

[19]Vice-brigadiere musicante e trombettiere, L. 3.40.

[20]Vice-brigadiere, L. 3.15.

[21]Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere, L. 2.55.

[22]Carabiniere, L. 2.30.

[23]Allievo carabiniere, L. 0.35.

[24]Carabinieri a cavallo.

[25]Maresciallo d'alloggio maggiore e capo, L. 5.29.

[26]Maresciallo d'alloggio ordinario, L. 4.09.

[27]Brigadiere trombettiere, L. 4.29.

[28]Brigadiere, L. 4.04.

[29]Vice-brigadiere trombettiere, L. 3.79.

[30]Vice-brigadiere, L. 3.54.

[31]Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere, L. 2.94.

[32]Carabiniere, L. 2.69.

[33]Allievo carabiniere, L. 0.40.

[34]§ 3 - Detenuti.

[35]Alle compagnie di disciplina speciali, L. 0.10.

[36]Alle compagnie di disciplina di punizione, L. 0.05.

[37]§ 4 - Uomini fuori forza.

[38]Di qualunque grado ed arma, L. 0.10.

[39]Disposizione transitoria.

[40]I furieri maggiori ed i furieri ricevono rispettivamente l'assegno di L. 2.65 e di L. 2.10.

[41]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[42]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

[43]VITTORIO EMANUELE.

[44]Spingardi - Tedesco.

[45]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;530~art7 · fonte del testo