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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]All'art. 58 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e' sostituito il seguente:
[9]«L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.
[10]«Non piu' tardi del mese di agosto, i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.
[11]«Entro il mese di marzo i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.
[12]«Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a San Rossore, addi' 26 ottobre 1940-XVIII
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - TASSINARI
[17]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
