Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]All'art. 58 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e' sostituito il seguente:

[9]«L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

[10]«Non piu' tardi del mese di agosto, i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

[11]«Entro il mese di marzo i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

[12]«Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni».

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a San Rossore, addi' 26 ottobre 1940-XVIII

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]MUSSOLINI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - TASSINARI

[17]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1769~art1 · fonte del testo