[1]Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali e' dovuta per ciascun giorno di adunanza una indennita', in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento.

[2]Tale indennita' si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo piu' riunioni.

[3]Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:

  • a)per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;
  • b)per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

[4]Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

[5]Le indennita' di soggiorno di cui ai due precedenti commi sono soggette alle riduzioni di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni, nonche' a quella di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

[6]La indennita' di cui al 1° comma non e' cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-08-17;1043~art3 · fonte del testo