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[1]La disposizione del secondo alinea dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul servizio telefonico 3 maggio 1903, n. 196, si applichera' soltanto per i collegamenti che non eccedono i 10 chilometri computati in linea retta dal luogo dove ha sede l'ufficio centrale della rete, o per i collegamenti, sempre nei limiti di 10 chilometri, a posti telefonici pubblici impiantati nei Comuni collegati per estensione di rete urbana all'ufficio centrale della rete stessa.
[2]Per i collegamenti eccedenti i 10 chilometri, ma sempre nel raggio di 25, la quota di concorso a fondo perduto per l'impianto sara' del 50 per cento della spesa totale occorrente, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
[3]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le reti urbane concesse all'industria privata.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
