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[1]La disposizione del secondo alinea dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul servizio telefonico 3 maggio 1903, n. 196, si applichera' soltanto per i collegamenti che non eccedono i 10 chilometri computati in linea retta dal luogo dove ha sede l'ufficio centrale della rete, o per i collegamenti, sempre nei limiti di 10 chilometri, a posti telefonici pubblici impiantati nei Comuni collegati per estensione di rete urbana all'ufficio centrale della rete stessa.

[2]Per i collegamenti eccedenti i 10 chilometri, ma sempre nel raggio di 25, la quota di concorso a fondo perduto per l'impianto sara' del 50 per cento della spesa totale occorrente, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

[3]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le reti urbane concesse all'industria privata.

Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;420~art4 · fonte del testo

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