Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le spese per le costruzioni indicate all'art. 1 non potranno superare l'annuo importo diL. 400,000.
tolto: Esse saranno imputate ad un capitolo speciale da inscriversi per memoria nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.
tolto: Le quote di concorso dovute dagli enti e dai privati di cui all'art. 2 saranno versate in tesoreria, e imputate ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.
tolto: Le somme cosi' introitate saranno con decreto del Ministero del tesoro inscritte al capitolo di spesa al comma primo del presente articolo, insieme con le corrispondenti quote di concorso liquidate a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-09;420~art5 · fonte del testo
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