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[1]Le spese per le costruzioni indicate all'art. 1 non potranno superare l'annuo importo di L. 400,000.
[2]Esse saranno imputate ad un capitolo speciale da inscriversi per memoria nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.
[3]Le quote di concorso dovute dagli enti e dai privati di cui all'art. 2 saranno versate in tesoreria, e imputate ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.
[4]Le somme cosi' introitate saranno con decreto del Ministero del tesoro inscritte al capitolo di spesa al comma primo del presente articolo, insieme con le corrispondenti quote di concorso liquidate a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
