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[1]Quando il Governo ritenga necessario stabilire ed esercitare direttamente una rete urbana, in un Comune dove gia' esiste altra rete accordata all'industria privata, il cui concessionario sia inadempiente ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi telefoniche, 3 maggio 1903, n. 196, si preleveranno le somme occorrenti dalla assegnazione straordinaria prevista all'art. 17 della legge n. 506 del 15 luglio 1907.

[2]Il Governo avra' anche la facolta' di stabilire ed esercitare direttamente una linea interurbana dove gia' altra ne esiste, quando lo giudichi d'interesse pubblico ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti fatti dal Governo di perfezionare o di ampliare il servizio, oppure si rifiuti di apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

[3]Anche le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dall'assegnazione straordinaria prevista dall'art. 17 della legge 17 luglio 1907, n. 506.

Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-09;420~art6 · fonte del testo

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