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Art All'art.75 e' aggiunto il seguente comma: «Gli ufficiali che all'atto del loro passaggio, per limiti di eta', dai ruoli del servizio permanente effettivo a quelli degli ufficiali in congedo, risultino inscritti nei quadri di avanzamento per la promozione in servizio effettivo permanente, o dichiarati idonei all'avanzamento anche se non inscritti in quadro, purche' siano piu' anziani dei pari grado inscritti in quadro, possono essere promossi, anche senza essere sottoposti a nuovo scrutinio, nei ruoli degli ufficiali in congedo, subito dopo i pari grado che li precedevano in anzianita' nei ruoli del servizio permanente effettivo. La loro promozione sara' fatta con riserva di anzianita', qualora essi risultino meno anziani di altri pari grado in congedo, appartenenti allo stesso ruolo, non ancora sottoposti a scrutinio per l'avanzamento».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art11 · fonte del testo