Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 76 e' modificato come appresso: «Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministero della marina, in relazione alle esigenze della mobilitazione, fissa, per ogni ruolo dei vari corpi di ufficiali in congedo, i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento. Alle promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma inscritti in quadro, sara' dato corso di mano in mano che esse si rendano necessarie per le predette esigenze».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art12 · fonte del testo