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L'art. 76 e' modificato come appresso: «Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministero della marina, in relazione alle esigenze della mobilitazione, fissa, per ogni ruolo dei vari corpi di ufficiali in congedo, i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento. Alle promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma inscritti in quadro, sara' dato corso di mano in mano che esse si rendano necessarie per le predette esigenze».
Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
