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All'art. 80 sono apportate le modificazioni appresso indicate:
- a)le parole «articoli 24 e comma 1°, 25 a 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 24 comma 1° e 25 a 33»;
- b)in fine dell'articolo e' aggiunto il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui all'art. 35 vengono in massima fatte in seguito a richiesta degli interessati».
Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
