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All'art. 80 sono apportate le modificazioni appresso indicate:

  • a)le parole «articoli 24 e comma 1°, 25 a 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 24 comma 1° e 25 a 33»;
  • b)in fine dell'articolo e' aggiunto il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui all'art. 35 vengono in massima fatte in seguito a richiesta degli interessati».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art16 · fonte del testo