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[1]La presente legge entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per gli articoli 5 e 1 che avranno effetto dal 1° luglio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1932 - Anno X

[2]VITTORIO EMANUELE.

[3]Mussolini - Sirianni - Mosconi - Ciano.

[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art25 · fonte del testo