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L'art. 39 e' cosi' modificato: «L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello, di tenente del genio navale, delle armi navali, del ruolo transitorio macchine e del C.R.E.M. avviene per anzianita'. L'avanzamento a tenente commissario ed a tenente di porto ha luogo in base ai risultati del concorso di ammissione ed a quelli di un corso d'istruzione teorico-pratica e di tirocinio pratico, secondo quanto sara' stabilito dal regolamento. Il sottotenente del C.R.E.M. direttore del corpo musicale non puo' conseguire avanzamento».
Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
