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Il primo comma dell'art. 41 e' cosi' modificato: «L'avanzamento a capitano del genio navale, del Corpo delle armi navali e del Corpo sanitario della R. Marina ha luogo per anzianita', quello a capitano del Corpo di commissariato ed a capitano delle capitanerie di porto, per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. E' fatta eccezione per i tenenti commissari del corso 1929, i quali saranno promossi per anzianita'. Al concorso stabilito dal presente articolo prendono parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Agli effetti dell'ammissione a tale esame, ciascun corso, esclusi gli ufficiali che, per qualsiasi causa, abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, s'intende costituito dagli ufficiali reclutati con lo stesso bando di concorso con l'aggiunta di quelli che, in seguito a speciali ammissioni, abbiano trovato sede di anzianita' tra il 1° del corso stesso e il 1° del corso successivo».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art6 · fonte del testo