Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nel testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e' aggiunto, dopo l'art. 7, il seguente art. 7-bis:
tolto: «Per gli ufficiali della Regia marina comandati a prestar servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco, comando e servizio sono, a tutti gli effetti, considerati compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1787~art1 · fonte del testo