Art. 1
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[1]Nel testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e' aggiunto, dopo l'art. 7, il seguente art. 7-bis:
[2]«Per gli ufficiali della Regia marina comandati a prestar servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco, comando e servizio sono, a tutti gli effetti, considerati compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale».
Testo in vigore dal 21 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
