Articolo abrogato dalla l. 20 dicembre 1961, n. 1345.
Abrogato dal 17 gennaio 1962
Articolo abrogato dalla l. 20 dicembre 1961, n. 1345.
Abrogato dal 17 gennaio 1962
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1953 al 17 gennaio 1962. 50 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in: vice referendari; referendari e sostituti procuratori generali; consiglieri e viceprocuratori generali presidenti di Sezione e procuratore generale; presidente. I gradi di aiuto referendario e di primo referendario sono soppressi. Gli attuali primi referendari conservano il titolo ad personam.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 DICEMBRE 1961, N. 1345
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art10 · fonte del testo