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I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in: vice referendari; referendari e sostituti procuratori generali; consiglieri e viceprocuratori generali presidenti di Sezione e procuratore generale; presidente. I gradi di aiuto referendario e di primo referendario sono soppressi. Gli attuali primi referendari conservano il titolo ad personam.

Testo in vigore dal 1 aprile 1953 al 17 gennaio 1962

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art10 · fonte del testo