Articolo abrogato dalla l. 20 dicembre 1961, n. 1345.
Abrogato dal 17 gennaio 1962
Articolo abrogato dalla l. 20 dicembre 1961, n. 1345.
Abrogato dal 17 gennaio 1962
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1953 al 17 gennaio 1962. 45 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai referendari e sostituti procuratori generali e' attribuito, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, il trattamento economico attualmente previsto per i primi referendari ed ai vice-referendari, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, il trattamento economico previsto pei vice-referendari di prima classe.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 DICEMBRE 1961, N. 1345
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art14 · fonte del testo