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Le promozioni da vice referendario a referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta, e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita' previo giudizio di promovibilita' per merito, ai vice referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali vice referendari e aiuto referendari. Le promozioni da referendario a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai referendari che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio quali referendari.

Testo in vigore dal 1 aprile 1953 al 17 gennaio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art12 · fonte del testo