Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1953 al 17 gennaio 1962. Leggi il testo vigente →
Le promozioni da vice referendario a referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta, e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita' previo giudizio di promovibilita' per merito, ai vice referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali vice referendari e aiuto referendari. Le promozioni da referendario a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai referendari che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio quali referendari.
Testo in vigore dal 1 aprile 1953 al 17 gennaio 1962
