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Ai referendari e sostituti procuratori generali e' attribuito, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, il trattamento economico attualmente previsto per i primi referendari ed ai vice-referendari, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, il trattamento economico previsto pei vice-referendari di prima classe.

Testo in vigore dal 1 aprile 1953 al 17 gennaio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art14 · fonte del testo