Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilita', dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale. In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto.

Testo vigente dal 1 aprile 1953

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 406/1996

    Questione infondata
    20 dicembre 1996

    Manifesta infondatezza delle questioni, già dichiarate non fondate. - S. n. 173/1996. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 173/1996

    Questione infondata
    31 maggio 1996

    Non è fondata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, l. 21 marzo 1953, n. 161 (modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) - nella parte in cui non prevede che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, le parti possano comparire alla pubblica udienza anche a mezzo di professionisti iscritti all'albo degli avvocati o procuratori - in quanto la necessità di avvalersi, per i giudizi (di responsabilità amministrativa), al fine di comparire alla pubblica udienza, di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori trova fondamento nella valutazione non irragionevole del legislatore volta a realizzare, per la peculiarità della trattazione ivi svolta e per la particolare preparazione ed esperienza all'uopo necessaria, la migliore, più piena ed efficiente difesa tecnica della parte. - S. nn. 49/1979, 38/1988, 251/1989, 82/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 24 cost. · Art. 3 Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

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  • Sentenza n. 578/1989

    Questione infondata
    22 dicembre 1989

    Il patrocinante iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione - unico abilitato alla difesa anche per tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti - esercita coevamente funzioni di assistenza e di rappresentanza, sicché nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra non è eclusa la facoltà del ricorrente di farsi rappresentare da un difensore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalità dell'art. 3, comma terzo, L. 21 marzo 1953 n. 161, in riferimento all'art. 24 Cost.).

    Art. 24 cost. · Art. 3 Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art3 · fonte del testo