Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 2 giugno 1938 al 9 ottobre 2010. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Oltre agli impieghi di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri, possono anche aspirare ai posti del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'art. 20.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art13 · fonte del testo