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((Oltre agli impieghi di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri, possono anche aspirare ai posti del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'art. 20)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 aprile 1938, n. 623
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La L. 18 aprile 1938, n. 623 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Rimangono in vigore le norme dell'art. 13 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nei riguardi dei sottufficiali cui sono state gia' attribuite le mansioni di applicato presso l'Amministrazione centrale della guerra a termine dell'articolo medesimo".
Testo in vigore dal 2 giugno 1938 al 9 ottobre 2010
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1934 al 2 giugno 1938. 286 parole tolte, 27 parole aggiunte in 5 capoversi.
Oltre agli impieghi di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali,aggiunto: approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quellitolto: dell'Arma dei carabienieri possono aspirare anche a tutti i posti di applicato dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'art. 20.
tolto: In mancanza di aspiranti idonei, tali posti saranno coperti, a senso dell'art. 14, da sottufficiali di cui al 1° comma del presente articolo, che abbiano titolo alla nomina ad impiego civile e cioe' con almeno 12 anni di servizio, e in tal caso il loro numero andra' in aumento di quelli di cui al 2° comma dell'art. 11 stesso.
tolto: Detti sottufficiali avranno le mansioni di applicato presso l'Amministrazione centrale della guerra, ed il periodo di tempo durante il quale essi eserciteranno tali mansioni sara' considerato come servizio utile per ottenere, dopo almeno 6 anni, l'ammissione, insieme con gli applicati del menzionato ruolo agli esami di concorso che saranno indetti, a senso delle disposizioni in vigore, per coprire la terza parte dei posti vacanti nel grado 11° del ruoloaggiunto: dell'arma dei Reali carabinieri, possono anche aspirare ai posti del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra,tolto: di cui al successivo art. 19.
tolto: La graduatoria dei vincitori del concorso, formata secondo l'ordine dei punti, sara' unica per gli applicati e per i sottufficiali di cui trattasi: i primi saranno promossi ed i secondi nominati al grado di archivista nello stesso ordine di graduatoria.
tolto: Quelli dei detti sottufficiali che non risulteranno vincitori del concorso o non parteciperanno ai relativi esami, potranno essere, dopo almeno 8 anni di servizio con le mansioni sopra indicate, nominati archivisti (grado 11°), se giudicati meritevoli dal Consiglio d'amministrazione e nel limite dei posti vacanti nel grado stesso, dopo effettuate - a senso delle disposizioni in vigore - le promozioni per anzianita' congiunta al merito degli applicati del medesimo ruolo che siano venuti a trovarsi nelle prescritte condizioni e che siano stati nominati prima della loro assegnazione alle mansioni di impiegato d'ordineaggiunto: alle condizioni di cui all'art. 20.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 18 aprile 1938, n. 623
La L. 18 aprile 1938, n. 623 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Rimangono in vigore le norme dell'art. 13 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nei riguardi dei sottufficiali cui sono state gia' attribuite le mansioni di applicato presso l'Amministrazione centrale della guerra a termine dell'articolo medesimo".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.