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[1]Il Ministro per la guerra, entro i limiti numerici di cui all'art. 16, ha facolta' di trasferire nella posizione di servizio territoriale, col grado rivestito, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno 12 anni di servizio, quando siano giudicati non piu' idonei al servizio alle truppe, ma idonei al servizio territoriale.
[2]Qualora detti sottufficiali non possano essere trasferiti nell'anzidetta posizione o per mancanza di idoneita', o perche' giudicati non meritevoli, o perche' gia' raggiunta la cifra di cui all'art. 16, sono dispensati dal servizio o collocati a riposo se abbiano rispettivamente compiuti 12 o 20 anni di servizio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 ottobre 1938
