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[1]La posizione di servizio territoriale di cui all'articolo precedente, comprende tutti quei servizi ed incarichi presso o fuori dei corpi che non importino impieghi nei reparti di truppa, oltre gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni e i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

[2]Il numero dei sottufficiali in servizio territoriale e' fissato a 1000, ed e' in piu' di quello stabilito dall'art. 14.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 ottobre 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art16 · fonte del testo