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[1]La posizione di servizio territoriale di cui all'articolo precedente, comprende tutti quei servizi ed incarichi presso o fuori dei corpi che non importino impieghi nei reparti di truppa, oltre gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni e i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 5 SETTEMBRE 1938, N. 1519 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 1938, N. 2168)).
Testo in vigore dal 6 ottobre 1938 al 9 ottobre 2010
