Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1934 al 6 ottobre 1938. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatta facolta' di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari solo quando non vi siano elementi atti nei gradi di maresciallo capo e maggiore.

[2]In tal caso il periodo di tempo trascorso in servizio presso gli uffici e' utile al compimento del periodo di anzianita' di grado richiesto per la promozione al grado superiore.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 ottobre 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art17 · fonte del testo