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[1]((Ai servizi e incarichi di carattere territoriale possono essere adibiti a domanda o d'autorita', quando le esigenze di servizio lo richiedano, i marescialli maggiori e i marescialli capi idonei al servizio alle truppe, senza che tale impiego temporaneo importi trasferimento nella posizione di servizio territoriale)).
[2]E' fatta facolta' di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari solo quando non vi siano elementi atti nei gradi di maresciallo capo e maggiore.
[3]In tal caso il periodo di tempo trascorso in servizio presso gli uffici e' utile al compimento del periodo di anzianita' di grado richiesto per la promozione al grado superiore.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1938 al 9 ottobre 2010
