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[1]Al compimento del 35° anno di servizio effettivo i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere collocati a riposo.

[2]Per l'Arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite da leggi speciali.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 22 luglio 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art18 · fonte del testo