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Articolo abrogato dal regio d.l. 27 giugno 1935, n. 1286 convertito senza modificazioni dalla l. 6 gennaio 1936, n. 91.

Abrogato dal 22 luglio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 luglio 1935

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1934 al 22 luglio 1935. 32 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Al compimento del 35° anno di servizio effettivo i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere collocati a riposo.

tolto: Per l'Arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite da leggi speciali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 27 GIUGNO 1935, N. 1286 CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GENNAIO 1936, N. 91

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art18 · fonte del testo