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[1]Il grado di maresciallo ordinario e' conferito ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento per coprire posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli dei tre gradi.

[2]L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianita' ed a scelta.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 ottobre 1938

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art2 · fonte del testo