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I sergenti maggiori gia' iscritti sui quadri d'avanzamento a scelta o d'avanzamento ad anzianita', alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno promossi marescialli ordinari, a scelta o ad anzianita', con le norme di cui al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art25 · fonte del testo