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[1]Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.

[2]Possono, in ciascun anno, concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi, purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado, e siano dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera.

[3]I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alla scelta dal 1° comma del presente articolo, non appena entrino nel primo nono del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta.

[4]Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art4 · fonte del testo