Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1941 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.
[2]Possono, in ciascun anno, concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi, purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado; siano, dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera; posseggano una licenza dell'ordine medio o titolo di studio equipollente e abbiano sempre riportato, nel grado, la classifica di ottimo.
[3]I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alla scelta del 1° comma del presente articolo.
[4]I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta.
[5]Coloro che risulteranno, al termine dell'anno, in eccedenza, saranno promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che siano stati dichiarati idonei negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra)).
Testo in vigore dal 6 settembre 1941 al 9 ottobre 2010
