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[1]((Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.

[2]Possono, in ciascun anno, concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi, purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado; siano, dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera; posseggano una licenza dell'ordine medio o titolo di studio equipollente e abbiano sempre riportato, nel grado, la classifica di ottimo.

[3]I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alla scelta del 1° comma del presente articolo.

[4]I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta.

[5]Coloro che risulteranno, al termine dell'anno, in eccedenza, saranno promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che siano stati dichiarati idonei negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra)).

Testo in vigore dal 6 settembre 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1941

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 settembre 1941. 31 parole tolte, 28 parole aggiunte in 3 capoversi.

… abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio gradotolto: , e sianoaggiunto: ; siano, dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carrieraaggiunto: ; posseggano una licenza dell'ordine medio o titolo di studio equipollente e abbiano sempre riportato, nel grado, la classifica di ottimo.

I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alla scelta tolto: dal aggiunto: del 1° comma del presente articolotolto: , non appena entrino nel primo nono del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi.aggiunto: .

Coloro che tolto: risultino aggiunto: risulteranno, al termine dell'anno, in eccedenza, tolto: sono aggiunto: saranno promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che tolto: abbiano superati gli esami aggiunto: siano stati dichiarati idonei negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art4 · fonte del testo